Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Sezione dedicata alla pubblicazione dei seguenti atti del N.I.V.V. (Nucleo Indipendente di Verifica e Valutazione):
- Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- Documento di validazione della Relazione sulla performance
- Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
- Altri atti del N.I.V.V.
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Oggetto | Anno | |
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N.I.V.V. | 2021 |