Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accesso generalizzato (ai sensi art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013)

Responsabile di procedimento: Repole Simona
Responsabile sostitutivo: Castallo Maria

Descrizione

L'Accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis.

L'istanza di accesso sarà evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione.

L'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi dell'istanza (che sospende il termine dei 30 giorni per la conclusione del procedimento), i quali possono, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare una motivata opposizione alla diffusione di quanto richiesto.


Il Comune  può comunque decidere, dandone comunicazione ai controinteressati,  di effettuare la diffusione di quanto richiesto trascorsi 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione.


In caso di accoglimento dell'istanza di accesso il Comune trasmette al richiedente quanto richiesto.

Strumenti di tutela


In  caso di diniego (parziale o totale), differimento o di mancata risposta nei termini indicati,  il richiedente può presentare:

- domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se il Responsabile chiede un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il termine per l’adozione del procedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del suddetto parere del Garante e comunque per non più di 10 giorni;

- ricorso:

  • al Tribunale Amministrativo Regionale (anche nel caso di decisione avversa alla richiesta di riesame presentata al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
  • al Difensore Civico competente per territorio (qualora la richiesta riguardi atti, documenti, informazioni del Comune) che si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso (termine prorogato di 10 giorni se il Difensore Civico richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali).


In caso di rifiuto (parziale o totale) o di differimento all’accesso ai dati/documenti/informazioni richiesti, il Comune comunica tale decisione al richiedente con un provvedimento espresso e motivato.
 

In  caso di diniego (parziale o totale), differimento o di mancata risposta nei termini indicati,  il richiedente può presentare:

- domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se il Responsabile chiede un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il termine per l’adozione del procedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del suddetto parere del Garante e comunque per non più di 10 giorni;

- ricorso:

  • al Tribunale Amministrativo Regionale (anche nel caso di decisione avversa alla richiesta di riesame presentata al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
  • al Difensore Civico competente per territorio (qualora la richiesta riguardi atti, documenti, informazioni del Comune) che si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso (termine prorogato di 10 giorni se il Difensore Civico richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali).


Modalità di presentazione

La richiesta di accesso civico generalizzato:

-> va redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito o disponibile presso il Polisportello)

->  indirizzata a: Comune di Rosignano Marittimo - Ufficio Protocollo

e inoltrata, mediante una delle seguenti modalità:

  • Peccomune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
  • Portale Ap@ci (progetto ideato da Regione Toscana, a cui il Comune di Rosignano M.mo ha aderito che permette a cittadini, imprese e associazioni di inviare documenti alle Pubbliche Amministrazioni senza l'obbligo della Posta Elettronica Certificata)
  • posta ordinaria all'indirizzo Via dei Lavoratori 21 - 57016 Rosignano M.mo
  • consegnata direttamente al Polisportello, in via dei Lavoratori 21- 57016 Rosignano M.mo

Nel caso venga inviata a mezzo posta o consegnata direttamente al Polisportello, laddove la richiesta non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Termini procedimentali

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

 Art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013

Servizio online

Recapiti e contatti
via dei Lavoratori, 21 - 57016 Comune di Rosignano Marittimo (LI)
PEC comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Centralino 0586724111
P. IVA 00118800499
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