Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Esenzione pagamento tickets sanitari - richiesta

Responsabile di procedimento: Casalini Luano

Descrizione

Si tratta di un beneficio che riguarda l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (tickets) riferita alle prestazioni diagnostiche e specialistiche erogate dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

Descrizione dell'iter:

Per ottenere tale esenzione deve esserne fatta richiesta su apposita modulistica predisposta dal Servizio Attività Sociali.

A seguito di istruttoria dell'Ufficio, agli aventi diritto viene rilasciato l'attestato di esenzione la cui validità effettiva sarà correlata alla data di scadenza della certificazione ISEE.

E' concesso dal Comune di residenza, sulla base della domanda presentata, previo Decreto del Responsabile del Servizio Attività Servii Sociali.

Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento

Hanno diritto all’esenzione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di Rosignano M.mo da almeno tre anni;
- Assenza di altre esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalla normativa vigente regionale e nazionale relative al reddito;
- Valore ISEE uguale o non superiore a 6.550,00;
- Hanno diritto all’esenzione i minori in affidamento indipendentemente dal valore Isee posseduto dalla famiglia anagrafica e/o affidataria.

E che si presentino nelle seguenti situazioni:
- inoccupati;
- occupati regolarmente con valore ISEE inferiore ad € 6.550,00;
- lavoratori stagionali il cui ISEE sia inferiore ad € 6.500,00;
- tutti gli altri casi di situazioni di indigenza, per i quali l’esenzione non è rilasciata dall’ASL.

Per coloro che si trovano in stato di disoccupazione – provenienti da un lavoro dipendente -, per tutta la durata della stessa, l'esenzione è a carico dello Stato; in tal caso occorre essere in possesso dell'attestazione che viene rilasciata dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest. Nel territorio di Rosignano  è necessario rivolgersi presso gli uffici del distretto "Val di Fine" di Rosignano Solvay - ex ospedale - posto in Via Aldo Moro.

Mentre a coloro che si trovano in stato di disoccupazione – provenienti da un lavoro autonomo -, l’esenzione viene rilasciata dal Comune.

Documentazione necessaria per avviare il procedimento

I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili anche:

- sul sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.rosignano.livorno.it sezione canali tematici/ sociale, sport e tempo libero/sociale/prestazioni ed agevolazioni/sostegno pagamento utenze - richiesta contributo;

- presso l’U.O. Servizi Sociali e/o il Polisportello entrambi ubicati in Via dei Lavoratori n. 21 a Rosignano Marittimo;

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di tutta la documentazione richiesta, possono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale APACI, accessibile da sito stesso, previa registrazione;
- via PEC all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it;
- tramite servizio postale A/R all’indirizzo: Comune di Rosignano M.mo, via dei Lavoratori n. 21 – 57016 Rosignano M.mo;
- consegna a mano al Polisportello nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì  dalle ore 8:30 alle 13:00 - martedì e  giovedì dalle ore 08:30 alle 13:15 e dalle 15:15 alle 17:45.

La domanda può anche essere consegnata da altra persona allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 0586 724205.

Chi contattare

Personale da contattare: Giaconi Fulvia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Il termine per il rilascio dell'esenzione è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda

Costi per l'utenza

Nessun pagamento a carico del cittadino.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Strumenti di tutela

Avverso l'atto di diniego è proponibile ricorso, con istanza in carta semplice indirizzata a: Comune Rosignano Marittimo - U.O. Servizi Sociali, Via dei Lavoratori, 21 - 57016 Rosignano Marittimo
Recapiti e contatti
via dei Lavoratori, 21 - 57016 Comune di Rosignano Marittimo (LI)
PEC comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Centralino 0586724111
P. IVA 00118800499
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