Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Esercizio o rinuncia da parte del Comune del diritto di prelazione su immobile realizzato in area PEEP

Responsabile di procedimento: Neri Silva
Responsabile di provvedimento: Repole Simona

Uffici responsabili

Unità Organizzativa Patrimonio

Descrizione

Il Privato interessato a vendere un immobile di sua proprietà realizzato in area PEEP ma gravato dal diritto di prelazione a favore dell'Amministrazione Comunale - prima di procedere alla stipula del contratto di vendita ad altro soggetto deve richiedere al Comune l’espressione della volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione sull'immobile stesso, indicando il relativo prezzo di vendita.

L’ufficio effettua le verifiche propedeutiche di natura tecnica e amministrativa e la Giunta Comunale si esprime in merito alla decisione di esercitare o meno il diritto di prelazione(**)

Nel caso intenda esercitarlo, sarà avviato l’iter per la l'acquisto dell'immobile da parte del comune al prezzo indicato dal venditore.

 

(**) il procedimento si conclude con comunicazione al richiedente della decisione della G.C. e degli estremi della delibera.

Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento

Essere proprietari di un immobile su cui grava un diritto di prelazione a favore dell'Amministrazione Comunale

Documentazione necessaria per avviare il procedimento

  • Richiesta (in bollo) presentata su apposito modello contenente indicazione del prezzo di cessione
  • Copia titolo di proprietà dell'immobile che prevede l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune
  • Copia documento di riconoscimento in corso di validità

Responsabile Sostitutivo

Il Responsabile sostitutivo in caso di inerzia/ritardo sui tempi del procedimento è individuato nel Segretario Generale secondo quanto previsto dall’art. 38 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

Note

ATTENZIONE: il prezzo finale risultante dal contratto di compravendita non potrà essere inferiore a quello indicato nella richiesta.

Chi contattare

Personale da contattare: Gennai Giulia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 Giorni

Riferimenti normativi

Servizio online

Recapiti e contatti
via dei Lavoratori, 21 - 57016 Comune di Rosignano Marittimo (LI)
PEC comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Centralino 0586724111
P. IVA 00118800499
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