L'attività di noleggio di attrezzature balneari è esercitabile sul territorio comunale, previa autorizzazione, a condizione che:
-
per il deposito delle attrezzature non sia occupata alcuna area demaniale, ad eccezione di quella eventualmente già concessionata;
-
le attrezzature siano consegnate al cliente solo al momento della richiesta e non preventivamente posizionate sugli arenili liberi;
-
l’attrezzatura sia immediatamente rimossa da parte dell’utente (o in caso di sua negligenza da parte del noleggiatore) al momento dell’abbandono della spiaggia in qualsiasi momento dell’orario di balneazione, al fine di evitare utilizzazioni improprie degli arenili liberi;
-
il richiedente non sia già titolare di una concessione demaniale avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di uno stabilimento balneare.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla predisposizione di una postazione di assistenza ai bagnanti (nella misura di una postazione per ogni punto noleggio autorizzato, indipendentemente dall’estensione dell’area libera su cui viene effettuata l’attività di noleggio) da mantenere per tutto il periodo di svolgimento dell’attività.
Le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui scopo sia quello di realizzare, mantenere, gestire strutture per il noleggio di attrezzature balneari, l’esercizio dell’attività di noleggio non è soggetto alla preventiva autorizzazione e non sono soggette alla predisposizione di una postazione di assistenza bagnanti. Qualora l’attività sia svolta sugli arenili liberi il concessionario è comunque tenuto all’osservanza di quanto previsto alle lettere a), b), c).
Insieme all'istanza deve essere prodotta la seguente documentazione:
- n. 2 marche da bollo da € 16,00;
- Pagamento delle spese d'istruttoria;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- Elaborati grafici che individuino l'area interessata e che indichino l'esatto posizionamento della postazione di assistenza bagnanti