Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Attività di noleggio di attrezzature balneari

Responsabile di procedimento: Francia Federica
Responsabile di provvedimento: Francia Federica

Descrizione

L'attività di noleggio di attrezzature balneari è esercitabile sul territorio comunale, previa autorizzazione, a condizione che:

  1. per il deposito delle attrezzature non sia occupata alcuna area demaniale, ad eccezione di quella eventualmente già concessionata;

  2. le attrezzature siano consegnate al cliente solo al momento della richiesta e non preventivamente posizionate sugli arenili liberi;

  3. l’attrezzatura sia immediatamente rimossa da parte dell’utente (o in caso di sua negligenza da parte del noleggiatore) al momento dell’abbandono della spiaggia in qualsiasi momento dell’orario di balneazione, al fine di evitare utilizzazioni improprie degli arenili liberi;

  4. il richiedente non sia già titolare di una concessione demaniale avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di uno stabilimento balneare.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla predisposizione di una postazione di assistenza ai bagnanti (nella misura di una postazione per ogni punto noleggio autorizzato, indipendentemente dall’estensione dell’area libera su cui viene effettuata l’attività di noleggio) da mantenere per tutto il periodo di svolgimento dell’attività.

Le concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui scopo sia quello di realizzare, mantenere, gestire strutture per il noleggio di attrezzature balneari, l’esercizio dell’attività di noleggio non è soggetto alla preventiva autorizzazione e non sono soggette alla predisposizione di una postazione di assistenza bagnanti. Qualora l’attività sia svolta sugli arenili liberi il concessionario è comunque tenuto all’osservanza di quanto previsto alle lettere a), b), c).

Insieme all'istanza deve essere prodotta la seguente documentazione:

  • n. 2 marche da bollo da € 16,00;
  • Pagamento delle spese d'istruttoria;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
  • Elaborati grafici che individuino l'area interessata e che indichino l'esatto posizionamento della postazione di assistenza bagnanti

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Entro 30 giorni dalla richiesta

Costi per l'utenza

Il pagamento delle spese d'istruttoria può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  • presso Poste Italiane, utilizzando un bollettino di conto corrente postale n. 108571, intestato a Comune di Rosignano Marittimo – Servizio Tesoreria;
  • presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Rosignano Solvay, posta via Mascagni 31, con bonifico su C.C. dedicato n. 10002140 con il seguente IBAN: IT79F0637025100000010002140;
  • tramite sistema telematico, sul sito del Comune di Rosignano Marittimo, utilizzando l'opzione "Pagamenti on line".

Riferimenti normativi

 

Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo (art. 38)

(Approvato con Delibera C.C. n. 15 del 12/03/2013 e modificato con delibere C.C. n. 123 del 29/11/2013, n. 51 del 29/04/2016, n. 4 del 05/02/2019, n. 25 del 24/02/2022 e n. 79 del 26/05/2022)  Regolamento di Gestione Demanio Marittimo.pdf

Servizio online

Recapiti e contatti
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PEC comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Centralino 0586724111
P. IVA 00118800499
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