Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/90 e s.m.i e dal relativo regolamento D.P.R. 184/2006.
Ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90, il diritto di accesso si esercita nei modi e nei limiti indicati dalla suddetta legge, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere adeguatamente motivata.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Modalità di presentazione
La richiesta di accesso, può essere presentata:
1. in formato cartaceo (tramite posta, consegna all’ufficio protocollo del Comune o consegna diretta agli uffici della UO Edilizia Privata)
2. tramite PEC all'indirizzo: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
3. tramite Portale Servizi on-line del Comune di Rosignano Marittimo
Termini procedimentali
Il procedimento è disciplinato dal D.P.R. 184/2006.
Ricevuta la richiesta di accesso, se vengono individuati controinteressati, ne deve essere data comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della L. 241/90, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dall’amministrazione. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.
Le richieste di accesso agli atti sono soggette al pagamento dei diritti di ricerca e visura di cui alla Delibera di G. C. 14 del 15/01/2019.
Gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- €.5.00 per ogni pratica richiesta in visione, l'importo è comprensivo di copie, fino a n. 10 fogli, oltre i quali si pagano i costi di riproduzione delle copie aggiuntive pari a € 0,35 a foglio per gli A4 ed € 0,50 a foglio per gli A3
Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di accesso agli atti. Si avvisa che in assenza del pagamento l'accesso non potrà essere effettuato.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico/PagoPa, presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Volterra in Rosignano Solvay, Via P. Mascagni 31) ovvero mediante il sistema telematico "Pagamenti on line".