Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rateazione sanzione extra Codice della Strada

Responsabile di procedimento: Tani Alessandra

Descrizione

La richiesta di rateazione del pagamento di una sanzione al Codice della Strada può essere presentata in caso di:

  • Reddito imponibile inferiore ad Euro 20.000,00 per le persone fisiche o Euro 30.000,00 per le persone giuridiche
  • ISEE pari o non superiore ad Euro 18.000,00
  • Importo dovuto del verbale superiore ad Euro 500,00
  • Si prescinde dal reddito per max n. 6 rate pagate entro 6 mesi

È necessario presentare l'ultima dichiarazione dei redditi riferita alla somma dei redditi conseguiti da ogni singolo componente il nucleo familiare.

La documentazione può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

• tramite il portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese),  accessibile dalla sezione "Contattaci" del sito;
• via Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);
• tramite consegna cartacea al Polisportello – via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo negli orari di apertura dello stesso;
• tramite servizio postale all’indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 - 57016 Rosignano Marittimo;
• via fax al numero 0586/724293

La modulistica è scaricabile qui

Chi contattare

Personale da contattare: Lami Federica, Pelagatti Silvia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg

Riferimenti normativi

Servizio online

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR
Recapiti e contatti
via dei Lavoratori, 21 - 57016 Comune di Rosignano Marittimo (LI)
PEC comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Centralino 0586724111
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