La richiesta di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve essere presentata dal titolare della concessione demaniale stessa.
Le domande dovranno contenere la documentazione necessaria prevista dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo di questo Ente, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere eventuali integrazioni in base alla complessità delle opere da realizzare.
L’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del R.C.N. vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di altri titoli abilitativi in materia edilizia, ambientale e paesaggistica.
Le varianti in corso d’opera sono preventivamente autorizzate mediante specifico provvedimento amministrativo. Non sono autorizzabili le varianti presentate contestualmente al fine lavori.
Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all’art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante concessione sostitutiva
Sono autorizzati gli interventi proposti se ritenuti conformi agli strumenti urbanistici e normative vigenti, solo tramite una concessione sostitutiva esplicitante le nuove condizioni
a) un ampliamento dell’area in concessione demaniale;
b) la trasformazione sostanziale dell’oggetto della concessione demaniale;
c) una modifica sostanziale della destinazione d’uso e/o delle caratteristiche principali e/o delle cubature delle opere ed impianti esistenti ricadenti all’interno della concessione;
d) la realizzazione di nuove opere e/o l’installazione di manufatti, ancorché di facile rimozione, qualora la loro dimensione ovvero l’impatto delle strutture, anche se rimosse a fine stagione, è tale da determinare una modifica sostanziale dello stato originario della concessione e non siano riconducibili ad un uso temporaneo o contingente;
e) una modifica sostanziale della misura del canone demaniale dovuto;
Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all’art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante provvedimento amministrativo.
Sono autorizzati gli interventi proposti se conformi agli strumenti urbanistici e normative vigenti, tramite provvedimento amministrativo:
a) il rifacimento totale di intonaci, manti di copertura, pavimentazioni esterne, con e senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti;
b) opere interne, di adeguamento igienico o funzionale, senza modifiche sostanziali della sagoma e dei volumi;
c) modifica e/o installazione di insegne di esercizio;
d) modifica e/o installazione di strutture gonfiabili e campi da gioco;
e) modificazioni dell’area in concessione sul lato fronte mare conseguente a ripascimento o erosione, aventi carattere stagionale;
f) installazione e/o sostituzione integrale dei materiali di arredo e delle attrezzature di supporto delle attività;
g) installazione e/o modifica di strutture stagionali;
Autorizzazioni in sanatoria (opere eseguite in assenza di preventiva autorizzazione di cui all’art. 24 R.C.N.)
Nei casi di opere ed interventi eseguiti in assenza della preventiva autorizzazione di cui all’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, o in difformità alla suddetta autorizzazione, il concessionario può richiedere il rilascio di una autorizzazione in sanatoria, con la documentazione necessaria, qualora:
a) l’intervento realizzato sia conforme agli strumenti urbanistici, nonché al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento di presentazione dell’istanza;
b) l’intervento sia stato realizzato su un’area demaniale regolarmente concessionata, sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento di presentazione dell’istanza.
Il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento degli indennizzi dovuti, il cui ammontare è determinato in base alla vigente normativa in materia di innovazioni abusive in area demaniale.
In ogni caso non può essere rilasciata autorizzazione in sanatoria nei casi in cui:
a) l’intervento realizzato comporti una modifica allo scopo della concessione demaniale;
b) l’intervento comporti la trasformazione di strutture a carattere stagionale in strutture a carattere fisso.
Tale autorizzazione vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali autorizzazioni se previsti dalla normativa vigente.
Modalità di presentazione
La domanda di variazione al contenuto della concessione demaniale marittima, di cui all'art. 24 del R.C.N., rilasciata per scopi privati, completa di tutta la documentazione necessaria può essere presentata:
- in formato cartaceo (tramite posta o consegna diretta al Polisportello dell'Ente - Via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo);
- tramite PEC all'indirizzo PEC: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it;
- accedendo ai “Servizi on-line” del portale del Comune di Rosignano Marittimo, cliccando su “Accedi ai servizi on line” e poi nella sezione “Ambiente e territorio”. Quindi cliccare su “Avvia una istanza” e scegliere dal menù “Demanio Marittimo” l’istanza da inviare
Alla presentazione della domanda seguirà la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento.
La domanda di variazione al contenuto della concessione demaniale marittima di cui all'art. 24 del R.C.N., rilasciata con finalità turistico-ricreativa, industriale e pesca professionale, completa di tutta la documentazione necessaria può essere presentata:
- in formato cartaceo (tramite posta o consegna diretta al Polisportello dell'Ente - Via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo);
- tramite PEC all'indirizzo PEC: suap-polorosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Documentazione necessaria per avviare il procedimento
Per la presentazione dell'istanza di variazione al contenuto nuova concessione demaniale marittima di cui all'art. 24 del R.C.N., deve essere utilizzato il Modello Ministeriale D3, compilato in ogni sua parte, e nei casi in cui la richiesta sia presentata da società/enti e/o associazioni, essere sottoscritto dal legale rappresentante e corredata dall'atto costitutivo e statuto.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 (o del valore dettato da nuova disposizione di legge);
- progetto delle opere da realizzare accompagnato da relazione tecnica e documentazione fotografica.
- attestazione di versamento delle spese d'istruttoria.