Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Procedura di gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rilascio di una concessione demaniale marittima relativa alla struttura di supporto alla balneazione ubicata in loc. Stagni, frazione di Vada
Note
Procedura di gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rilascio di una concessione demaniale marittima relativa alla struttura di supporto alla balneazione ubicata in loc. Stagni, frazione di Vada
Allegati

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